Numero chiuso per il sovraffollamento delle carceri

di Riccardo De Vito

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Il 31 dicembre 2023 le persone detenute presenti nelle carceri italiane hanno toccato quota 60.166. La capienza regolamentare degli istituti di pena prevede un massimo di 51.179 ospiti, ma quella effettiva si aggira attorno ai 48.000 posti. Le carceri italiane, dunque, tornano a esplodere.

Il sovraffollamento è un buco nero che ingoia tutto, a partire dalle vite dei detenuti: 84 suicidi nel 2022, 68 nel 2023. Nel carcere straripante di presenze, ogni prospettiva di umanità della pena e di rispetto dei diritti soggettivi delle persone ristrette rischia di essere uccisa in culla, per non parlare delle concrete possibilità di reinserimento sociale delle condannate e dei condannati. Sotto quest’ultimo profilo, le cifre sono spietate: nel carcere italiano, in media, è presente un educatore ogni 75 detenuti, con il picco negativo (ma non isolato) raggiunto dalla Casa Circondariale romana di Regina Coeli, dove nel 2022 gli educatori effettivi erano 3 a fronte di 1002 detenuti; a lavorare è solo il 29% della popolazione ristretta, mentre poco più del 6% è coinvolto in progetti di formazione professionale. Anche gli sforzi più apprezzabili (ve ne sono di quasi eroici) di gestire al meglio gli spazi a disposizione e le risorse esistenti sono frustrati dalla durezza della situazione.

Il carcere sovraffollato è un luogo violento, nel quali i soggetti più vulnerabili sono in costante pericolo. Crescono gli episodi di insofferenza, di autolesionismo, di auto ed etero aggressività dei detenuti ed aumenta, in parallelo, il rischio di risposte altrettanto violente da parte dell’istituzione. Il presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (d’ora in poi: CPT), Alan Mitchell, ha rimarcato che «il sovraffollamento carcerario mina ogni tentativo di dare un significato pratico al divieto di tortura e di altre forme di maltrattamenti».

Far entrare nel carcere sovraffollato la persona condannata significa inserirla in un incubatore di odio; lasciarla in quel contesto per tutto il tempo della pena, secondo un malinteso e purtroppo egemone concetto di “certezza della pena”, vuol dire restituire alla società un recidivo quasi certo. È utile, per descrivere la realtà penitenziaria sovraffollata, conservare quel «chiodo fisso di chiamare le cose per quelle che sono» di cui ci parla il protagonista di Sunset Limited, il coraggioso romanzo di Cormac McCarthy: la prigione torna a essere una galera; le camere detentive, celle; i detenuti, camosci ingabbiati.

Se questo è lo stato delle cose, occorre chiedersi cosa fare per cambiarlo. Cambiarlo oggi, nell’immediato, se vogliamo offrire risposte non simboliche e propagandistiche alla esigenze di sicurezza e senso all’unica e ragionevole funzione della pena detentiva: reinserire in società persone responsabili.

Nella politica governativa, così come nell’opinione pubblica diffusa e in quella specializzata “progressista”, suscita consensi la soluzione più semplice: costruire nuove carceri. In quest’ottica, il 6 novembre 2023, il Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria ha disposto la ripartizione di 166 milioni di euro per ristrutturare, ampliare e, soprattutto, costruire nuove carceri.

Per più di un motivo, si tratta di una soluzione ingannevole.

PRIMO. Calcoli e statistiche alla mano, i nuovi istituti saranno pronti soltanto tra dieci anni e potranno assorbire una quota estremamente ridotta del sovraffollamento (il nuovo carcere di San Vito al Tagliamento – progetto da 40 milioni di euro sui complessivi 166 da ripartire – prevede una capienza di 300 posti).

SECONDO. In assenza di personale educativo e di risorse organizzative e materiali, le nuove carceri amplieranno il profilo meramente custodiale della detenzione, riducendo o elidendo ulteriormente il profilo del trattamento finalizzato al reinserimento e, dunque, moltiplicando i problemi del carcere.

TERZO. In un mondo in cui la pena assolve anche una funzione di controllo e incapacitazione dei marginali – non codificata ma reale –, accrescere il numero dei posti a disposizione significa accrescere anche il numero di coloro che andranno a occuparli. Se aumentano le prigioni, prima o poi verranno riempite. Non a caso, il Manuale sulle strategie per ridurre il sovraffollamento penitenziario, adottato nel 2013 dall’Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine, è lapidario sul punto: «Oggi è ampiamente accettato che l’aumento della capacità carceraria non costituisce, di per sé, una strategia sostenibile per combattere il sovraffollamento carcerario»; a lungo termine, «l’incremento dell’edilizia penitenziaria può persino portare a un aumento dei tassi di detenzione», mentre a breve «il sollievo offerto dalle nuove costruzioni può ritardare la discussione sulle cause del sovraffollamento».

L’unica risposta adeguata sarebbe quella in grado di agire, a monte, sulle cause del sovraffollamento, per lo più note: l’investimento politico nel diritto e nella giustizia penali quali strumenti di consenso; l’illusoria metamorfosi del carcere in surrogato dello stato sociale; i conseguenti rigorismi punitivi (pene più lunghe, minor accesso alle misure alternative).

Si tratta di una prospettiva non realistica e nell’attuale contesto politico e culturale, persino le sacrosante strategie miranti ad aumentare il catalogo delle pene e delle misure alternative al carcere risulta fallimentare. La recente riforma Cartabia (decreto legisltivo n. 150/2022) fornisce un esempio chiarificatore. Dal 30 dicembre 2022 i giudici che condannano possono sostituire le pene detentive brevi – fino a quattro anni di reclusione – con le pene sostitutive dei lavori di pubblica utilità, della detenzione domiciliare e della semilibertà (oltre che, fino a un anno di reclusione, con la sola pena pecuniaria). Nel lasso di tempo tra il 30 dicembre 2022 e la metà di novembre 2023 sono state applicate circa 1.500 pene sostitutive. I numeri delle presenze in carcere, tuttavia, sono aumentati ugualmente: al 31 dicembre 2022 erano 56.196, oggi, come detto, sono 60.166. Un balzo in avanti di quasi quattromila unità, che esprime una sola cosa: a quadri culturali immutati, incrementare le offerte di alternative al carcere produce l’effetto di ampliare il controllo sociale penale senza sfoltire la popolazione carceraria.

Nel dibattito più approfondito sulla questione penitenziaria, per fortuna, torna ad affacciarsi con una certa continuità una soluzione ulteriore al problema del sovraffollamento: il numero chiuso nelle carceri. A dirla così sembra un’idea bizzarra, pura eresia: è concepibile che lo Stato metta un tetto massimo al numero di detenuti che può ospitare nelle patrie galere? Non si garantirebbe, in tal modo, una sorta di impunità a chi, legittimamente condannato, dovesse risultare eccedente rispetto al limite?

Ad analizzare meglio i termini del problema, ci si accorge che l’idea è tutt’altro che bislacca. Ci si trova di fronte, invece, a un’importante rivoluzione copernicana; necessaria, se si vuole riportare il carcere al livello delle promesse costituzionali. Per spiegarla non esistono parole migliori di quelle Massimo Zanchin, detenuto: «Invece di pensare di costruire nuove carceri, chissà dove, chissà quando, abbiamo qui e ora la possibilità di ricostruire nuove vite».

Il carcere, come è stato osservato, è rimasta l’unica istituzione pubblica di welfare a non poter contingentare gli accessi. Si dà ormai per scontato, infatti, che istituzioni fondamentali della Repubblica – università e ospedali in prima battuta – prevedano il numero chiuso. La Corte costituzionale (sentenza n. 383/1998), nel dare il via libera al numero chiuso universitario e nel riflettere sul rapporto tra organizzazione dell’insegnamento e diritto ad accedervi, pose l’accento sui seguenti profili: «Organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente.

Non c’è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così come non c’è diritto a prestazione che non condizioni l’organizzazione». Per promuovere al meglio i diritti costituzionali della persona alla formazione culturale e alla scelta libera e consapevole delle professioni, dunque, la Consulta sancì la legittimità di una limitazione degli accessi all’organizzazione universitaria, purché basata su scelte di legge chiare e condivise. Di lì a poco, la legge n. 264 del 1999 tradusse in disposizioni normative questi principi, istituendo le prime facoltà a numero chiuso.

Si può criticare o assecondare questa impostazione, ma non suscita scandalo. Vale lo stesso, come anticipato, per gli ospedali: esistono classi di priorità e liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri. La tutela adeguata della salute come diritto fondamentale di tutti gli individui e come interesse della collettività (art. 32 Costituzione) ha imposto di censire le risorse e, conseguentemente, limitare e scaglionare gli accessi in base all’urgenza e alla tendenza all’aggravamento delle patologie.

Gli stessi principi dovrebbero essere utilizzati per tutelare la dignità delle persone ristrette e promuovere il finalismo rieducativo delle pena. Lo raccomanda il CPT nel suo rapporto sulle attività svolte nel 2021, caldeggiando l’adozione da parte degli Stati membri di un numero massimo di detenuti da accogliere in ogni istituto penitenziario. Nessuno scandalo, nessuna fantascienza. Semmai, un meccanismo pratico ed efficace per garantire il rispetto degli standard relativi allo spazio abitativo minimo offerto a ciascuno detenuto – per il CPT, 6 metri quadri in celle singole e quattro in celle condivise, esclusi gli annessi sanitari – e tutelare l’efficacia dei percorsi risocializzanti.

Analizziamone da vicino il funzionamento: la legge dovrebbe stabilire un limite di capienza invalicabile per ogni istituto, calcolato non soltanto sugli spazi detentivi, ma anche sulla reale offerta educativa e di assistenza socio-sanitaria, sui numeri del personale e su altri fattori determinanti; entro tale limite massimo, poi, dovrebbe essere stabilito chi debba entrare in carcere con priorità – i responsabili dei reati più gravi e di reale offensività sociale – e chi, invece, in attesa che i numeri scendano sotto il limite, possa iniziare a scontare la pena in altre modalità (ad esempio, detenzione domiciliare).

Anche la Corte costituzionale, sia pure nell’ambito di una pronuncia di inammissibilità che rimetteva la palla in mano al legislatore, aveva riconosciuto la necessità di «un rimedio estremo, il quale, quando non sia altrimenti possibile mediante le ordinarie misure dell’ordinamento penitenziario, permetta una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, eventualmente correlata all’applicazione nei suoi confronti di misure sanzionatorie e di controllo non carcerarie (sentenza n. 279 del 2013).

Gli effetti vantaggiosi del numero chiuso, debitamente calibrato, sono numerosi e prevalgono sulle criticità. In primo luogo, il principio di extrema ratio del carcere assumerebbe una sua misura chiara e univoca, tale da indurre cautela nell’applicazione delle misure cautelari e nel dosaggio della pena. I detenuti che devono fare ingresso in carcere con priorità, poi, si troverebbero a fruire appieno di tutte le risorse messe a disposizione dall’amministrazione penitenziaria, con la concreta speranza di potersi davvero preparare a un reingresso in società senza recidive e ad abbandonare in maniera definitiva tutto il circuito della giustizia penale. Inoltre, lo Stato sarebbe costretto a investire su tutte quelle misure di controllo penale non penitenziario che, nel breve periodo, dovrebbero escludere l’impunità di coloro che sono in lista di attesa e, alla lunga, potrebbero diventare il motore di una penalità non più incentrata sul moloch della prigione. Insomma, come ha scritto Stefano Anastasia, riprendendo le parole di un celebre direttore di San Vittore, conviene ed è «importante fare in modo che le carceri possano dire di no».

Numero chiuso per il sovraffollamento delle carceriultima modifica: 2024-01-11T15:48:02+01:00da piero-murineddu
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