Un edificante e grande esempio per questi giorni di doverosa Memoria

Quella mattina entriamo in classe e assisto alla prima sorpresa. Tutti i banchi sono in fila, come sempre. Ma ce ne sono due in un canto, un po’ scostati. Io faccio per sedermi a caso, quando mi arriva alle spalle un professore e mi dice: “No, laggiù per favore”, e indica uno dei banchi messi da parte. Quasi nessuno si accorge di quel che sta accadendo perché c’è il solito trambusto, gli amici cercano di stare insieme, c’è chi cambia idea all’ultimo momento, chi baratta il suo con un altro posto. Alla fine siamo tutti seduti. C’è un attimo di silenzio, finalmente. Ed è in quel momento che, da un banco centrale, si alza un ragazzo. Non è bianco, è un mulatto. Alza la mano, per poter parlare. È il figlio di una principessa eritrea e d’un generale italiano. “Volevo sapere perché quei candidati son tenuti da parte”. Ha una voce sonora, un accento romanesco, ma elegante. Il professore ha un momento d’imbarazzo, ma si riprende. “Sono privatisti”. Il mulatto sorride. “Certo: privatisti. Ma perché sono ebrei, non è vero?”. Questa volta l’imbarazzo del professore è più evidente. Il giovane eritreo non gli dà nemmeno il tempo di dire una parola. “Se è per una questione di razza, nemmeno io sono ariano, come certo non vi sarà sfuggito, non è vero? Perciò, con il suo permesso…”. Ma non aspetta il permesso di nessuno. Prende l’ultimo banco della fila, che era vuoto, e lo spinge verso i nostri, di lato. Allora accade l’imprevedibile, davvero. Tutta la classe si alza, alcuni mi fanno alzare, prendono anche il mio banco. In un niente la classe è tornata normale: tutti i banchi tornano in tre file, noi siamo con gli altri. Il giovane mulatto, prima di sedersi a sua volta, fa un rigoroso inchino al professore. C’è un attimo di silenzio. L’insegnante è turbato. Si leva gli occhiali, passa una mano sugli occhi. Poi, quasi parlando a se stesso, ma lo sentiamo benissimo dal posto, si lascia scappare un: “Vorrei abbracciarvi tutti quanti” .

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Due domande e un invito

di Piero Murineddu

L’ episodio su riportato é accaduto durante un esame di maturitá svoltosi a Venezia nel 1939, un anno dopo la promulgazione di quelle vergognose leggi razziali ad opera dell’ italico “Grande&InsopportabileMascellaNera“, perennemente a petto in fuori e mani ai fianchi che, non volendo essere da meno ( 1935)  di quel pazzo criminale coi baffetti che voleva conquistare l’intero mondo, convinse quell’ altra mezza tacca ( di valore, non di altezza fisica), inetto e insignificante reuncolo da due soldi Vittorio Emanuele a mettere la firma sotto 29 articoli che dimostravano chiaramente l’ immane e disumana Stupiditá di cui può esser capace chi non arriva a capire che il Potere dev’ essere usato unicamente per migliorare la vita di Tutti.

A raccontarlo in un suo libro autobiografico é Giuliana Coen, deceduta novantenne una decina d’anni fa, famosa stilista conosciuta come  Roberta di Camerino, dal nome della figlia.

La giovane Giuliana e la famiglia, di religione ebraica, ripararono in Svizzera per sfuggire alle persecuzioni dovute a quelle infami leggi fasciste, come tutto quanto é stato prodotto nel ventennio, ” nero” anche per la vergogna con cui siamo stati marchiati. Qualche ponte ed edificio di pregio qua e lá? Sicuramente, se paragonati all’ obbrobrio edilizio di oggi,  ma che valore possono avere davanti alla responsabilità di aver mandato a morire migliaia d’ italiani in terre altrui oppure dei massacri d’ innumerevoli africani, e questo considerando solo le illusorie mire espansionistiche? Fatti concreti e documentati. Tutto l’altro (?) passa in second’ordine e perde qualsiasi eventuale importanza.

Di lei, che non conoscevo, e di questo significativo episodio, son venuto a conoscenza grazie all’ amica Graziella che lo ha riportato su feisbuk in occasione di questi giorni di fine gennaio in cui ci dovremmo sentire obbligati dal Buon Senso a far Memoria che se non ci decidiamo a far maturare quel seme umano che ci é stato messo da Qualcuno producendo frutti di Benevolenza e Concordia reciproca, siamo destinati a soccombere.

Come reazione mi é venuto di pensare alla libertá di comportamento che i ragazzi hanno, non ancora intrappolati nei compromessi (spesso con la propria coscienza!) che l’ avanzare degli anni a volte quasi impone.

Commentando, l’ amica giudica l’ episodio di questi ragazzi  “una testimonianza di grande attualità che serve non solo per non dimenticare, ma anche per far capire ai nostri figli che la solidarietà e l’aiuto per chi si trova in difficoltà non è soltanto un bel gesto ma anche un dovere morale”. Riguardo alla reazione finale dell’ insegnante, definendolo un ” grande”,  afferma Graziella che “abbiamo tanto bisogno di educatori così”.

A ben vedere, in questo caso ad esser stato “educato” é sopratutto l’ insegnante, che ha visto nei suoi studenti quello che probabilmente avrebbe voluto essere lui ma che il ruolo sociale ricoperto in quei tempi gli proibiva, e questo per non rischiare purtroppo le conseguenze che conosciamo. Mi chiedo anche se un semplice ragazzo “di colore” avrebbe avuto dall’ insegnante lo stesso ascolto. Certo, la sua “commozione” era sincera, e forse era manifestazione della nostalgia di molti adulti quando constatano il grande mare che separa il loro presente, non raramente squallido, dai desideri avuti  e proponimenti fatti durante gli anni giovanili.

Comunque, questo raccontino mi porta a farmi e a proporre almeno due domande:

1. fino a che punto siamo disposti a manifestare concretamente la fedeltà ai principi di Giustizia coi quali spesso ci riempiamo la bocca, nel nostro agire individuale e nelle relazioni con gli altri?

2. Abbiamo il coraggio di non girarci dall’ altra parte quando vediamo atteggiamenti di palese ingiustizia, a danno di chiunque e sopratutto di chi non ha mezzi culturali per far valere le proprie ragioni e il proprio Diritto ad un’ esistenza dignitosa?

Ringrazio Graziella e invito a conoscere i particolari di quelle infami leggi firmate il 27 novembre 1938 da persone di scarsissimo valore…..

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REGIO DECRETO

LEGGE n. 1728

17 Novembre 1938

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA

DELLA RAZZA ITALIANA

 

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l’Art. 3, n. 2, della legge 31 Gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’Interno, di concerto coi Ministri per gli Affari Esteri, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I – Provvedimenti relativi ai matrimoni

Articolo 1.

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Articolo 2.

Fermo il divieto di cui all’Art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l’Interno. I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.

Articolo 3.

Fermo il divieto di cui all’Art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall’Art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell’impiego e del grado.

Articolo 4.

Ai fini dell’applicazione degli Articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Articolo 5.

L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall’Art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Articolo 6.

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell’Art.5 della legge 27 Maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell’Art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l’adempimento di quanto disposto dal primo comma dell’Art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Articolo 7.

L’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l’osservanza del disposto dell’Art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all’autorità competente.

Capo II – Degli appartenenti alla razza ebraica

Articolo 8.

Agli effetti di legge:

a) È di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) È considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;

c) È considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) È considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1°Ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.

Articolo 9.

L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a lire duemila.

Articolo 10.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’Art. 1 del Regio decreto-legge 18 Novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l’ufficio di amministrazione o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 Ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri per l’Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Articolo 11.

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Articolo 12.

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Articolo 13.

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;

d) le Amministrazioni delle Aziende Municipalizzate;

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Articolo 14.

Il Ministro per l’Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell’Art 10, nonché dell’Art. 13, lett. h):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’Art.16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per l’Interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l’Interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Articolo 15.

Ai fini dell’applicazione dell’Art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Articolo 16.

Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all’Art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell’Interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all’Interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Articolo 17.

È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.

Capo III – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l’interno, sentita l’Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all’Art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Articolo 19.

Ai fini dell’applicazione dell’Art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’Art.8, devono farne denunzia all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a lire tremila.

Articolo 20.

I dipendenti degli Enti indicati nell’Art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 21.

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell’Art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Articolo 22.

Le disposizioni di cui all’Art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell’Art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell’Art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Articolo 23.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° Gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Articolo 24.

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l’Art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo posteriormente al 1° Gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell’Egeo entro il 12 Marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell’Art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773.

Articolo 25.

La disposizione dell’Art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° Ottobre l938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell’Interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 26.

Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l’Interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Articolo 27.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Articolo 28.

È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.

Articolo 29.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Ministro per l’Interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.

Ordiniamo

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 Novembre 1938 – XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, De Revel, Lantini

 

Un edificante e grande esempio per questi giorni di doverosa Memoriaultima modifica: 2021-01-26T06:19:07+01:00da piero-murineddu
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